PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 9 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

          «9-bis. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie, dal 1o gennaio 2008, le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 7, 8 e 9, negli importi ivi indicati, sono dovute dai trasgressori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta dell'anno precedente, hanno dichiarato un reddito lordo imponibile compreso tra 30.001 euro e 90.000 euro. Le somme delle medesime sanzioni sono ridotte della metà qualora il reddito lordo imponibile dichiarato dal trasgressore sia inferiore o uguale a 30.000 euro e sono raddoppiate per i casi di reddito imponibile pari o superiore a 90.001 euro.
      9-ter. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis, per le relative fasce di reddito. Il trasgressore è tenuto a corrispondere la somma dovuta secondo la fascia di reddito di appartenenza. L'atto di pagamento equivale a dichiarazione del trasgressore sul reddito percepito, ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricorso, il ricorrente è tenuto ad allegare alla documentazione prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla propria situazione reddituale, ai sensi dell'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni.

 

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      9-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'effettuazione di controlli, anche a campione, sull'applicazione dei commi 9-bis e 9-ter e sulla veridicità degli atti e delle dichiarazioni presentati ai sensi dei medesimi commi».